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Legge 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa
Capo I
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo
1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e
agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni
e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi
contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento»
si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per
«enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità
montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza
del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura
degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità,
nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione
dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni
e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale
e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale,
consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche);
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione
generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale
ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione
e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale
con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa
del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione,
il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi,
ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università
degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati
ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico
nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei
sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici
primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti
fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della
tutela dell'ambiente.